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INDEX STATUTO del COMUNE di AGNONE (Provincia di Isernia)
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
Dr. Michele Mollichelli

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI
TITOLO II
ORGANI E FUNZIONI DEL COMUNE
CAPO I Organi e loro attribuzioni


Articolo 17
Organi

1. Sono organi del comune:
a) il Consiglio Comunale;
b) la Giunta Comunale;
c) il Sindaco.


CAPO II
Il Consiglio comunale
Articolo 18
Il Consiglio comunale
1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo, di programmazione normativa e di con
trollo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio comunale è organo dotato di autonomia organizzativa e funzionale.
3. Nell' adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, il raccordo con la programmazione regionale, statale e comunitaria.
4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Articolo 19
Attribuzioni del Consiglio
1. Spetta al Consiglio comunale, senza possibilità di delega ad altri organi:
1) deliberare gli statuti dell'ente e delle aziende: Redalicela loro revisione;
2) approvare i regolamenti comunali eccetto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che è di competenza della Giunta comunale;
3) stabilire i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
4) formulare i programmi generali e settoriali e le relazioni previsionali e programmatiche;
5) approvare il programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio con l'indicazione dei mezzi stanziati nel bilancio e disponibili secondo le indicazioni contenute nell' art. 14 della legge 11 febbraio 1994, nr.1 09 alla cui disciplina restano, altresì, vincolate le modalità di intervento, di programmazione e di attuazione. Il programma triennale, da affiggere all'albo pretorio per la durata di giorni 60 consecutivi, redatto secondo lo schema tipo definito dal Ministero dei Lavori Pubblici, deve essere conforme agli strumenti urbanistici vigenti e diverrà operativo con l'emanazione del regolamento attuativo;
6) approvare il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni;
7) approvare il conto consuntivo;
8) approvare i piani territoriali ed urbanistici ed i relativi strumenti esecutivi, i piani particolareggiati ed i piani ,di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi;
9) formulare pareri da rendere nelle materie di cui ai precedenti punti 5), 6), 7) 8);
10) approvare le convenzioni con altri Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
11) deliberare l'istituzione, i compiti e le nonne sul funzionamento degli organismi di decentra mento e di partecipazione;
12) determinare l'assunzione diretta dei pubblici servizi; la costituzione di istituzioni e di aziende speciali; la concessione di pubblici servizi;
13) deliberare la partecipazione del Comune a società di capitali;
14) affidare attività o servizi, non rientranti tra quelli pubblici locali, a soggetti pubblici e privati mediante convenzione;
15) Istituire e disciplinare l'ordinamento dei tributi; delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e le relative variazioni, non di carattere automatico;
16) Stabilire gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
17) Approvare le delibere relative alla contrazione di mutui non previste espressamente in atti fondamentali ed all' emissione di prestiti obbligazionari;
18) Deliberare le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
19) Deliberare gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative pennute; gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti di programmazione annuale del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione o che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari dirigenti;
20) Definire gli indirizzi generali per la nomina e designazione da parte del Sindaco dei rappresentati del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni nonché effettuare la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni operanti nell' ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati;
21) Decidere sulle condizioni di- ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza dei consiglieri elettivi secondo le vigenti disposizioni di legge;
22) Discutere ed affrontare gli indirizzi generali di governo, comunicati dal Sindaco, nella seduta successiva;
23) Deliberare le nomine ed adottare ogni altro provvedimento di carattere amministrativo per il quale la legge stabilisca la specifica competenza del consiglio;
24) Istituire le commissioni consiliari, deterrninandone il numero e le competenze;
25) Ogni e qualsiasi altra competenza prevista dalla legge.
2. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione.
3. Nella commissione d'indagine devono essere rappresentati proporzionalmente tutti i
gruppi consiliari presenti in consiglio. I membri delle commissioni sono designati autonomamente dai rispettivi gruppi consiliari.
4. La commissione consiliare ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti del Comune afferenti l'indagine da svolgere e conclude con una relazione in cui sono riportate le distinte posizioni assunte da ciascun componente sui fatti accertati. La commissione può anche presentare due relazioni: una di maggioranza ed una di minoranza.
5. La relazione (o le relazioni) è sottoposta all'esame del Consiglio comunale nei termini assegnati in sede di nomina delle commissioni per la valutazione di competenza.
6. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Articolo 20
Elezioni e durata
1. Il Consiglio comunale è eletto secondo le norme stabilite dalla legge dello Stato.
2. La durata, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolate dalla legge.
3. Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il Consiglio comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. La valutazione della sussistenza dei presupposti dell'urgenza e della improrogabilità, compete al Consiglio stesso.
4. Sono considerati atti urgenti ed improrogabili:
- Le variazioni di bilancio ritenute urgenti;
- La ratifica delle deliberazioni d'urgenza adottate dalla Giunta comunale, i piani economicofinanziari che costituiscano presupposto per l'approvazione di progetti urgenti per i quali vi sono termini di scadenza;
- Modifiche, integrazioni, chiarimenti, richieste dal CO.RE.CO. su deliberazioni già adottate dal Consiglio comunale;
- Provvedimenti relativi alla trasformazione e soppressione di consorzi per i quali sia intervenuta diffida dal Prefetto;
- Ogni altro provvedimento di competenza del Consiglio comunale che lo stesso dichiari urgente ed improrogabile.

Articolo 21
Prerogative dei consiglieri comunali
1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il consiglio adotta la relativa deliberazione.
2. Essi rappresentano il Comune senza vincolo di mandato.
3. Hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. 4. Hanno il diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi stabiliti dal regolamento comunale.
5. Hanno, inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti dal Comune stesso, tutte le nozioni ed informazioni in loro possesso ed utili all'espletamento del mandato.
6. I diritti stabiliti nei precedenti commi si esercitano con le modalità ed i limiti previsti dal
relativo regolamento.
7. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di parte cipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte.
8. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
9. Tra i consiglieri proclamati eletti assume la qualifica di consigliere anziano colui che ha
ottenuto la maggiore cifra individuale risultante dalla somma dei voti di lista e di preferenze, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7 della legge 15.10.1993, nr..415. A parità di cifra individuale assume la qualifica di consigliere anziano il più anziano di età.
10. Le indennità dei consiglieri sono stabilite dalla legge.
11. A ciascun consigliere comunale può essere attribuito dal Sindaco il compito di esaminare particolari problematiche con il compito di riferire al consiglio comunale ed eventualmente proporre al consiglio comunale atti di sua competenza. Tali incarichi speciali sono limitati nel tempo e nell'oggetto e senza oneri finanziari per il Comune.
12. Il Comune manleva da ogni qualsiasi spesa legale e processuale il Sindaco, gli assessori, i Consiglieri, il Segretario ed i dipendenti comunali che, in conseguenza di fatti ed atti relativi all'espletamento delle loro funzioni, si trovino personalmente coinvolti in procedimenti penali e civili di ogni stato e grado, quando il procedimento si sia concluso con sentenza di assoluzione passata in giudicato, purché non ci siano conflitti di interesse.
13. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri
comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
14. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale entro 10 gg. dalla proclamazione degli eletti.
15. Il comportamento degli amministratori deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione nel rispetto della distinzione fra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti.
16. Con modalità da determinarsi nel regolamento del Consiglio comunale può essere trasformato a richiesta il gettone di presenza in indennità di funzione.

Articolo 22
Gruppi consiliari
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.
3. E' istituita, presso il Comune di Agnone, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art. 19 del presente Statuto, nonché dall' art. 31, comma 7 ter, della legge nr.142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.
4. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.
5. I gruppi consiliari, nel caso siano composti da più di 2 consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo dal Sindaco.

Articolo 23
Cessazione dalla carica di consigliere
1. I consiglieri comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza e dimissioni.
2. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell' art. 7 della legge 7 agosto 1990 nr.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questo ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessati.
3. Con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno, il Sindaco ed i componenti del Consiglio e della Giunta possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
4. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune secondo l'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari con separata deliberazione seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quali risulta dal protocollo. Non si procede alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art.39 comma 1Iett.b) numero 2 della legge 8.6.1990, nr.142 come sostituito dall'art.5 comma 2 della legge 15.5.1997, nr.127.
5. Nel caso di sospensione dalla carica di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15 comma 4-bis della legge nr.55 del 19.3.1990, come modificato dall'art. l della legge nr.16 del 18.1.1992, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla sua temporanea sostituzione affidando la supplenza, per l'esercizio delle funzioni di consigliere, al candidato della stessa lista che ha riportato; dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora- sopravvenga ladecadenza si fa luogo alla surrogazione.

Articolo 24
Prima adunanza e convocazione
1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.
2. In tale seduta il Consiglio Comunale, subito dopo la convalida degli eletti riceve i nomi dei componenti la Giunta Comunale.
3. La seduta è presieduta dal Sindaco.
4. Entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data del suo insediamento sono presentate dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Ciascun consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti, le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti. Con cadenza annuale entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio comunale provvede a verificare tali linee unitamente allo stato di attuazione dei programmi. E' facoltà del Consiglio di provvedere ad integrare nel corso della durata del mandato del Sindaco le linee programmatiche.

Articolo 25
Convocazione del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che stabilisce anche l'ordine del giorno della seduta.
2. Esso è convocato su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica. In quest'ultimo caso l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, con l'inserimento all'ordine del giorno delle questioni proposte.
3. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo anche con un preavviso di almeno ventiquattro ore.
4. Per le modalità di convocazione si applicano le disposizioni del regolamento del consiglio comunale.
5. La convocazione, altresì, può essere disposta coattivamente nei casi e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 26
Adunanze e deliberazioni
1. TI regolamento del Consiglio comunale fissa il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute che non potrà essere inferiore ad un terzo dei consiglieri assegnati non computando a tal fine il Sindaco.
2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
3. Le adunanze consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
4. Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi in cui il regolamento stabilisce la votazione segreta.
5. TI regolamento interno disciplina, per quanto non previsto nella legge e nel presente Statuto, i criteri di verifica del numero legale e di calcolo della maggioranza per l'adozione delle deliberazioni.
6. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa di diritto il Segretario comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.
7. Per l'approvazione del bilancio di previsione è richiesta la presenza dei consiglieri così come previsto dalle norme di legge in vigore e dal regolamento di contabilità.
8. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Sindaco, o da chi presiede l'adunanza, e dal Segretario comunale.

Articolo 27
Regolamento interno
1. Le norme relative al funzionamento del Consiglio comunale sono contenute, per quanto non previsto nella legge e nel presente Statuto, in regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del regolamento.

Articolo 28
Commissioni consiliari
1. Il Consiglio può istituire con apposita deliberazione commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Per quanto riguarda le commissioni di controllo e di garanzia la presidenza è attribuita ai consiglieri dei gruppi di opposizione nel rispetto della proporzione numerica.
2. Le Commissioni, nell'ambito delle materie di propria competenza, svolgono, in particolare, l'esame preliminare sulle proposte di regolamenti e di deliberazioni del consiglio comunale.
3. Le Commissioni deliberano a maggioranza, purché sia presente la metà dei componenti.
4. Il Sindaco e gli assessori, questi ultimi per le materie delle loro singole competenze, possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, ai lavori delle commissioni, senza, comunque, avere diritto di voto.
5. Commissioni speciali possono, altresì, essere costituite per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Consiglio e della Giunta.
6. Il Consiglio può stabilire che per determinati atti siano attribuite alle commissioni poteri redigenti. In tal caso la proposta, in seguito all'approvazione da parte della commissione, viene rimessa al Consiglio che la pone in votazione solo nella sua interezza.

INDEX STATUTO del COMUNE di AGNONE (Provincia di Isernia)
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
Dr. Michele Mollichelli

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