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STATUTO del COMUNE di AGNONE (Provincia di Isernia)
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
Dr. Michele Mollichelli
PRINCIPI GENERALI
E PROGRAMMATICI
TITOLO II
Articolo 23
Cessazione
dalla carica di consigliere
1. I consiglieri comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte
e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza e dimissioni.
2. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre
volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione
del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto
accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede
con comunicazione scritta, ai sensi dell' art. 7 della legge 7 agosto 1990 nr.241,
a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà
di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire
al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione
scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti
dalla data di ricevimento. Scaduto questo ultimo termine, il Consiglio esamina
e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate
da parte del consigliere interessati.
3. Con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno,
il Sindaco ed i componenti del Consiglio e della Giunta possono essere rimossi
quando compiano atti contrari alla costituzione o per gravi e persistenti violazioni
di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
4. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al Consiglio e
devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune secondo l'ordine
temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa
d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci
giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari con separata deliberazione
seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quali risulta dal protocollo.
Non si procede alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere
allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art.39 comma 1Iett.b) numero 2
della legge 8.6.1990, nr.142 come sostituito dall'art.5 comma 2 della legge
15.5.1997, nr.127.
5. Nel caso di sospensione dalla carica di un consigliere adottata ai sensi
dell'art. 15 comma 4-bis della legge nr.55 del 19.3.1990, come modificato dall'art.
l della legge nr.16 del 18.1.1992, il Consiglio nella prima adunanza successiva
alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla sua temporanea
sostituzione affidando la supplenza, per l'esercizio delle funzioni di consigliere,
al candidato della stessa lista che ha riportato; dopo gli eletti, il maggior
numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.
Qualora- sopravvenga ladecadenza si fa luogo alla surrogazione.
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IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
Dr. Michele Mollichelli
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