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STATUTO del COMUNE
di AGNONE (Provincia di Isernia)
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
Dr. Michele Mollichelli
PRINCIPI GENERALI
E PROGRAMMATICI
TITOLO
III LA PARTECIPAZIONE
POPOLARE
CAPO
IV
Partecipazione al procedimento amministrativo
Articolo
48
Diritto di partecipazione
1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti, ove non sussistano ragioni di
impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento,
ovvero di opportunità, sono tenuti a comunicare, con le modalità
previste dal successivo articolo, l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti
dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti
ed a quelli che per legge devono intervenire.
2. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento di cui al precedente
comma la notizia dell'inizio del procedimento è comunicata, altresì,
ai soggetti diversi dai suoi diretti destinatari, individuati o facilmente individuabili,
qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. Hanno facoltà di intervenire nel procedimento i soggetti portatori
di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati, legalmente riconosciuti, qualora dal
provvedimento possa loro derivare un pregiudizio.
4. I soggetti di cui ai precedenti commi hanno diritto di prendere visione degli
atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, con l'obbligo
di valutazione qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
Articolo 49
Comunicazione
1. Il Comune e gli Enti e le aziende dipendenti, secondo le norme previste dal
regolamento, provvedono a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante
comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
a)-l'oggetto del procedimento promosso;
b)-l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
c)-l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia
possibile o risulti particolarmente gravosa gli elementi di cui al precedente
comma debbono essere resi noti mediante idonee forme di pubblicità.
Articolo 50
Accordi - recessi - controversie
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma del precedente
art. 48 senza pregiudizio di terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico
interesse, possono concludersi accordi con le modalità previste dal regolamento
con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento
finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
2. Gli accordi di cui al presente articolo, debbono essere stipulati, a pena
di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti.
Ad essi si applicano, ove diversamente previsto, i principi del codice civile
in materia di obbligazioni e contratti in quanto contabili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli
previsti per questi ultimi, secondo le modalità previste dal relativo
regolamento.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione può
recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione
di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno
del privato.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli
accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo.
Articolo 51
Limiti al diritto di partecipazione
l. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti
dell'attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi
generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le
particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano, altresì, ai procedimenti tributari
per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.
3. Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente
statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabili
dei procedimenti e di semplificazione delle procedure sono disciplinate dal
relativo regolamento.
Articolo 52
Associazionismo - Albo delle associazioni
1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio
territorio
2. A tale scopo istituisce l'albo delle associazioni del Comune di Agnone. Possono
essere iscritte all'albo tutte le associazioni che operano sul territorio comunale
comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Per ottenere l'iscrizione è necessario che l'associazione depositi
in Comune copia dello statuto, del bilancio, comunichi la sede, il nominativo
del legale rappresentante e tutti i dati identificativi della stessa.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche
non compatibile con il dettato costituzionale, con le norme vigenti e il presente
Statuto o aventi fini di lucro.
5. Le associazioni iscritte devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Ciascuna associazione iscritta ha diritto ad accedere ai dati di cui è
in possesso
l'amministrazione per lo svolgimento della propria attività di settore
ed essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore
in cui opera e,in merito alle iniziative amministrative che incidono sull' attività
amministrativa.
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STATUTO del COMUNE di AGNONE (Provincia di Isernia)
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
Dr. Michele Mollichelli
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