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STATUTO del COMUNE
di AGNONE (Provincia di Isernia)
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
Dr. Michele Mollichelli
PRINCIPI
GENERALI E PROGRAMMATICI
CAPO
VI
Difensore Civico
Articolo 54, 55,56,57,58,59,60,61,62
Istituzione e finalità
1. Il Comune istituisce l'ufficio del difensore civico con sede presso la casa
comunale.
2. Il Difensore civico svolge, nei modi e termini stabiliti nel presente statuto,
un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione
amministrativa del Comune, segnalando, anche di propri iniziativa, gli abusi,
le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell' amministrazione nei confronti
dei cittadini.
Articolo 55
Elezione - Durata - Requisiti
1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto,
ed a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Ove in questa prima seduta non dovesse raggiungersi il quorum richiesto si
deve riconvocare il Consiglio entro due mesi e procedere alla elezione del Difensore
Civico. Ove neanche in questa seduta si raggiunga il quorum della maggioranza
dei due terzi il Consiglio Comunale dovrà essere convocato entro trenta
giorni ed in quella seduta si eleggerà il Difensore Civico con la maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo elegge
e decade con lo scioglimento dello stesso. Il Difensore Civico non può
essere immediatamente rieletto.
4. li Difensore Civico deve avere i requisiti per l'elezione a consigliere del
Comune e scelto fra i cittadini che abbiano una adeguata competenza giuridico
- amministrativa e diano garanzia di indipendenza ed imparzialità.
5. Ciascun cittadino può avanzare la propria candidatura all'amministrazione
comunale allegando il proprio curriculum professionale. Sarà compito
dell'Amministrazione proporre in elenco le domande pervenute.
Articolo 56
Ineleggibilità - Incompatibilità - Decadenza
1. Non veleggibili all'ufficio di Difensore Civico:
a)-coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità
alla carica di consigliere comunale;
b)-i membri del Parlamento ed i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
c)-coloro che ricoprono incarichi difettivi o esecutivi nei partiti nei partiti
a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale;
d)-coloro che abbiano subìto condanne penali e/o abbiano procedimenti
penali in corso;
e)-coloro che abbiano ascendenti o discendenti ovvero parenti affini al 4°
grado che siano amministratori, consiglieri, segretario o dipendenti del Comune;
f)-i candidati compresi nelle liste dell'ultima consultazione elettorale regionale,
provinciale e comunale.
2. L'incarico di Difensore civico è incompatibile con ogni altra carica
elettiva pubblica, nonché con l'esercizio di qualsiasi attività
che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale,
sia che si tratti di prestazioni professionali o di commercio, che di lavoro
autonomo o subordinato.
3. L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio,
che è dichiarata dal Consiglio comunale.
4. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la
dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa
causa entro venti giorni dalla norma.
Articolo 57
Revoca
1. Il Difensore civico, in caso di gravi motivi connessi all'esercizio delle
sue funzioni o per gravi motivi morali, può essere revocato con deliberazione
del Consiglio comunale da adottarsi con la medesima procedura di nomina.
Articolo 58
Prerogative
l. Spetta
al Difensore Civico:
1) Intervenire presso l'amministrazione comunale ed aziende da essa dipendenti
per controllare e verificare che il procedimento amministrativo sia avvenuto
nel rispetto delle procedure previste dalla legge, dal presente Statuto e dai
regolamenti, segnalando nei modi e nei termini stabiliti, disfunzioni, abusi,
carenze, ritardi, violazioni ed incompetenze e promuovendo ogni iniziativa al
fine di rimuovere le cause;
2) Agire su richiesta di chiunque vi abbia un interesse diretto, sia di propria
iniziativa allorché venga a conoscenza di casi di particolare gravità
interessanti l'intera comunità;
3) Effettuare il controllo eventuale di leggittimità sugli atti della
Giunta e del Consiglio, ai sensi dell'art.17, commi 38 e 39, della legge 15.5.1997,
nr. 127;
4) Segnalare eventuali irregolarità al Difensore Civico Regionale, qualora
nell' esercizio dei propri compiti rilevi disfunzioni ed anomalie nell'attività
amministrativa comunale delegata dalla Regione;
5) Esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame
ed estrazione di copie degli atti necessari, nonché di ottenere tutte
le informazioni necessarie all' esercizio del suo mandato.
2. Il funzionario che impedisce o ritardi l'espletamento delle funzioni del
Difensore. civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle
norme vigenti.
3. Qualora il Difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue
funzioni, di fatti
costituenti reato, ha l'obbligo di fame rapporto all'autorità giudiziaria.
4. E' facoltà del Difensore Civico quale garante della imparzialità
e del buon andamento
delle attività della pubblica amministrazione di presenziare, senza diritto
di voto o di intervento alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali,
aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere
informato della data di dette riunioni.
Articolo 59
Modalità d'intervento
1. I cittadini, gli enti e le associazioni che abbiano in corso una pratica
ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in itinere
presso il Comune e le aziende- dipendenti possono chiedere l'intervento del
Difensore civico qualora non vengano rispettati i termini previsti dalla legge,
dal presente Statuto, dai regolamenti.
2. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all'Ufficio del Difensore
civico.
3. li Difensore Civico, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione della
istanza, può convocare direttamente il funzionario cui spetta la responsabilità
della pratica o del procedimento in esame per ottenere chiarimenti ed informazioni.
4. Ultimato l'esame di cui al precedente comma, il Difensore civico, d'intesa
con il funzionario, stabilisce il termine massimo per la definizione della pratica
o del procedimento, dandone immediata comunicazione al ricorrente, all'ufficio
competente ed al Sindaco.
5. Trascorso il termine di cui al comma precedente, senza che sia stata definita
la pratica o il procedimento, il Difensore civico deve portare a conoscenza
del Sindaco o della Giunta l'inadempimento riscontrato per i provvedimenti di
competenza.
Articolo 60
Rapporti con il Consiglio comunale
1. li Difensore civico invia al Consiglio comunale entro il 30 aprile di ogni
anno la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando
i casi in cui si sono verificati ritardi, disfunzioni e irregolarità
formulando suggerimenti e proposte per migliorare l'azione amministrativa.
2. Può partecipare, se invitato, alle sedute del Consiglio comunale ed
essere chiamato ad intervenire senza diritto di voto.
3. li Difensore civico dopo l'elezione entro 30 giorni indica in apposita relazione
indirizzata ai consiglieri comunali le linee programmatiche entro le quali intende
agire.
Articolo 61
Ufficio
l. Il Difensore civico si avvale della collaborazione di personale proveniente
dai ruoli comunali.
2. Il Difensore Civico comunicherà all'Amministrazione le modalità
delle sue prestazioni per garantire al massimo il servizio affidatogli.
Articolo 62
Trattamento economico
1. Al Difensore civico spetta una indennità di funzione pari ai 2/3 dell'indennità
prevista per gli assessori.
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STATUTO del COMUNE di AGNONE (Provincia di Isernia)
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
Dr. Michele Mollichelli
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