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INDEX STATUTO del COMUNE di AGNONE (Provincia di Isernia)
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
Dr. Michele Mollichelli

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI
CAPO VI
Difensore Civico
Articolo 54, 55,56,57,58,59,60,61,62
Istituzione e finalità
1. Il Comune istituisce l'ufficio del difensore civico con sede presso la casa comunale.
2. Il Difensore civico svolge, nei modi e termini stabiliti nel presente statuto, un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa del Comune, segnalando, anche di propri iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell' amministrazione nei confronti dei cittadini.

Articolo 55
Elezione - Durata - Requisiti
1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, ed a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Ove in questa prima seduta non dovesse raggiungersi il quorum richiesto si deve riconvocare il Consiglio entro due mesi e procedere alla elezione del Difensore Civico. Ove neanche in questa seduta si raggiunga il quorum della maggioranza dei due terzi il Consiglio Comunale dovrà essere convocato entro trenta giorni ed in quella seduta si eleggerà il Difensore Civico con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo elegge e decade con lo scioglimento dello stesso. Il Difensore Civico non può essere immediatamente rieletto.
4. li Difensore Civico deve avere i requisiti per l'elezione a consigliere del Comune e scelto fra i cittadini che abbiano una adeguata competenza giuridico - amministrativa e diano garanzia di indipendenza ed imparzialità.
5. Ciascun cittadino può avanzare la propria candidatura all'amministrazione comunale allegando il proprio curriculum professionale. Sarà compito dell'Amministrazione proporre in elenco le domande pervenute.

Articolo 56
Ineleggibilità - Incompatibilità - Decadenza
1. Non veleggibili all'ufficio di Difensore Civico:
a)-coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
b)-i membri del Parlamento ed i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
c)-coloro che ricoprono incarichi difettivi o esecutivi nei partiti nei partiti a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale;
d)-coloro che abbiano subìto condanne penali e/o abbiano procedimenti penali in corso;
e)-coloro che abbiano ascendenti o discendenti ovvero parenti affini al 4° grado che siano amministratori, consiglieri, segretario o dipendenti del Comune;
f)-i candidati compresi nelle liste dell'ultima consultazione elettorale regionale, provinciale e comunale.
2. L'incarico di Difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica, nonché con l'esercizio di qualsiasi attività che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale, sia che si tratti di prestazioni professionali o di commercio, che di lavoro autonomo o subordinato.
3. L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal Consiglio comunale.
4. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla norma.

Articolo 57
Revoca
1. Il Difensore civico, in caso di gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni o per gravi motivi morali, può essere revocato con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi con la medesima procedura di nomina.

Articolo 58
Prerogative
l. Spetta al Difensore Civico:
1) Intervenire presso l'amministrazione comunale ed aziende da essa dipendenti per controllare e verificare che il procedimento amministrativo sia avvenuto nel rispetto delle procedure previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, segnalando nei modi e nei termini stabiliti, disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazioni ed incompetenze e promuovendo ogni iniziativa al fine di rimuovere le cause;
2) Agire su richiesta di chiunque vi abbia un interesse diretto, sia di propria iniziativa allorché venga a conoscenza di casi di particolare gravità interessanti l'intera comunità;
3) Effettuare il controllo eventuale di leggittimità sugli atti della Giunta e del Consiglio, ai sensi dell'art.17, commi 38 e 39, della legge 15.5.1997, nr. 127;
4) Segnalare eventuali irregolarità al Difensore Civico Regionale, qualora nell' esercizio dei propri compiti rilevi disfunzioni ed anomalie nell'attività amministrativa comunale delegata dalla Regione;
5) Esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione di copie degli atti necessari, nonché di ottenere tutte le informazioni necessarie all' esercizio del suo mandato.
2. Il funzionario che impedisce o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore. civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
3. Qualora il Difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti
costituenti reato, ha l'obbligo di fame rapporto all'autorità giudiziaria.
4. E' facoltà del Difensore Civico quale garante della imparzialità e del buon andamento
delle attività della pubblica amministrazione di presenziare, senza diritto di voto o di intervento alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

Articolo 59
Modalità d'intervento
1. I cittadini, gli enti e le associazioni che abbiano in corso una pratica ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in itinere presso il Comune e le aziende- dipendenti possono chiedere l'intervento del Difensore civico qualora non vengano rispettati i termini previsti dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti.
2. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all'Ufficio del Difensore civico.
3. li Difensore Civico, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione della istanza, può convocare direttamente il funzionario cui spetta la responsabilità della pratica o del procedimento in esame per ottenere chiarimenti ed informazioni.
4. Ultimato l'esame di cui al precedente comma, il Difensore civico, d'intesa con il funzionario, stabilisce il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata comunicazione al ricorrente, all'ufficio competente ed al Sindaco.
5. Trascorso il termine di cui al comma precedente, senza che sia stata definita la pratica o il procedimento, il Difensore civico deve portare a conoscenza del Sindaco o della Giunta l'inadempimento riscontrato per i provvedimenti di competenza.

Articolo 60
Rapporti con il Consiglio comunale
1. li Difensore civico invia al Consiglio comunale entro il 30 aprile di ogni anno la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi, disfunzioni e irregolarità formulando suggerimenti e proposte per migliorare l'azione amministrativa.
2. Può partecipare, se invitato, alle sedute del Consiglio comunale ed essere chiamato ad intervenire senza diritto di voto.
3. li Difensore civico dopo l'elezione entro 30 giorni indica in apposita relazione indirizzata ai consiglieri comunali le linee programmatiche entro le quali intende agire.

Articolo 61
Ufficio
l. Il Difensore civico si avvale della collaborazione di personale proveniente dai ruoli comunali.
2. Il Difensore Civico comunicherà all'Amministrazione le modalità delle sue prestazioni per garantire al massimo il servizio affidatogli.

Articolo 62
Trattamento economico
1. Al Difensore civico spetta una indennità di funzione pari ai 2/3 dell'indennità prevista per gli assessori.

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IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
Dr. Michele Mollichelli

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