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STATUTO del COMUNE
di AGNONE (Provincia di Isernia)
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
Dr. Michele Mollichelli
PRINCIPI
GENERALI E PROGRAMMATICI
CAPO
VII
Il diritto
di accesso e di informazione agli atti amministrativi ed alle strutture e servizi
Articolo
63
Diritto di accesso
1. Il Comune, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa
e di favorirne lo svolgimento corretto ed imparziale, riconosce a chiunque vi
abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto
di accesso ai provvedimenti amministrativi, secondo le modalità stabilite
dalla legge, dal presente Statuto e dal relativo regolamento.
2. Ai fini del presente articolo è considerato documento amministrativo
ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque
altra specie del contenutodi atti, anche interni, formati o, comunque, utilizzati
ai fini dell'attività amministrativa.
3. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli enti ed aziende
dipendenti nonché dei concessionari di pubblici servizi.
4. Esso si esercita concretamente mediante esame ed estrazione di copie dei
documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge, dal
presente Statuto e dal regolamento, previo pagamento del costo di riproduzione,
nonché dei diritti di ricerca e di visura e fatte salve le disposizioni
in materia di bollo.
5. Il Comune assicura, altresì, col relativo regolamento, alle organizzazioni
di volontariato ed alle associazioni, l'accesso alle strutture ed ai servizi
dell'ente.
Articolo 64
Limiti al diritto di accesso
1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti riservati per espressa
indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione
del Sindaco o dei legali rappresentanti degli enti ed aziende dipendenti, che
ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto
alla riservatezza dei terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo, comunque,
agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi,
la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere le loro posizioni
giuridiche.
2. li relativo regolamento individua, tra l'altro, le categorie di documenti
formati dal Comune o comunque rientranti nelle proprie disponibilità
sottratti all'accesso per le esigenze di cui al precedente comma.
Articolo 65
Diritto all'informazione
1. Gli atti amministrativi sono pubblici.
2. Nell'ambito dei principi generali fissati dai precedenti artt. 63 e 64 e
di quelli contenuti nel Capo IV, il regolamento comunale stabilisce le forme
di pubblicità che, oltre alla pubblicazione all'albo pretorio del Comune,
nei modi previsti dalla legge, ed alla notificazione ai diretti interessati,
rendano effettiva la conoscenza degli atti amministrativi di interesse generale
al più ampio numero di cittadini.
3. Il Comune istituisce apposito ufficio al fine di garantire a tutti i cittadini,
singoli o associati, l'accesso alle informazione relative alle strutture ed
ai servizi dell'ente, nonché all'attività amministrativa ed in
particolare all' esatta informazione sullo stato degli atti e delle procedure
sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che, comunque,
li riguardino.
4. Il diritto è esteso, in generale, a tutte le informazioni di cui l'amministrazione
comunale è in possesso, ivi compresa la consultazione delle leggi, delle
raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale
della Regione e dei Regolamenti Comunali.
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IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
Dr. Michele Mollichelli
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