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INDEX STATUTO del COMUNE di AGNONE (Provincia di Isernia)
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
Dr. Michele Mollichelli

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI
TITOLO VIArticolo

FINANZA E CONT ABILITA'
Articolo 77
Demanio e patrimonio
1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
2. I terreni soggetti agli usi civici sono regolati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
3. Il Comune adotta un regolamento per la gestione, manutenzione, conservazione ed utilizzazione dei beni comunali.

Articolo 78
Tributi comunali
1. Nell'ambito della finanza pubblica, la legge riconosce al Comune autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Nell'ambito della legge è riconosciuta, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

Articolo 79
Entrate del Comune
1. Le entrate del Comune sono costituite:
a)-da entrate proprie;
b)-da addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
c)-da tasse e diritti per servizi pubblici;
d)-da trasferimenti erariali;
e)-da trasferimenti regionali;
f)-da altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g)-da risorse per investimenti;
h)-da ulteriori eventuali entrate da prevedersi nel regolamento di contabilità;
i)-da eventuali specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.
2. Le entrate fiscali sono rivolte a finanziare i' servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per 1'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. I trasferimenti erariali devono, invece, essere rivolti a garantire i servizi locali indispensabili.
Articolo 80
Bilancio e programmazione
1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.
2. Entro la data prevista dal precedente art. 30 comma 2, lett. b), la Giunta propone al Consiglio comunale il bilancio di previsione per l'anno successivo.
3. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Molise.
4. Il bilancio e gli allegati sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi.
5. Il Consiglio comunale, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, salvo diverso differimento del termine disposto con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
6. Il bilancio degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al bilancio e ad esso allegati.
7. Con apposito regolamento il Consiglio comunale disciplina le norme relative alla contabilità generale.
8. I responsabili dei servizi nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, adottano con proprie determinazioni atti di impegno nei limiti del budget assegnato con il piano esecutivo di gestione e/o con il piano delle risorse. Tali provvedimenti sono trasmessi, secondo modalità e procedure previste dal regolamento di contabilità e/ o dal regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servizi, al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile atte stante la copertura finanziaria.
9. Su ogni proposta di deliberazione sia da sottoporre alla Giunta sia al Consiglio sono espressi i pareri di regolarità tecnica, da parte del servizio interessato, e di regolarità contabile, da parte del servizio finanziario. Detti pareri sono obbligatori e, costituendo elemento essenziale del procedimento, vanno inseriti nella deliberazione.
10. Nei casi di provvedimenti del Consiglio o della Giunta comportanti impegni di spesa il parere di regolarità contabile deve recare anche l'attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

Articolo 81
Conto consuntivo
1. Entro il termine stabilito dal precedente art. 30 comma 2, lett. b), la Giunta propone al Consiglio comunale il conto consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente.
2. I risultati di gestione devono essere rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
3. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell' azione. condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
4. Al conto consuntivo è allegata, altresì, la relazione dei revisori che attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
5. Il Consiglio comunale entro il 30 giugno delibera il conto consuntivo.
6. I conti consuntivi degli enti, aziende e istituzioni dipendenti dal Comune vengono di scussi ed approvati contemporaneamente al conto consuntivo del Comune e ad esso allegati.

Articolo 82
Revisori dei conti
1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti devono essere scelti:
a) Uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;
b) Uno tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;
c) Uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Essi durano in carica tre anni con inizio dalla data di insediamento da stabilirsi nell'atto di nomina, e non sono revocabili, salvo inadempienza, per mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto, e sono rieleggibili per una sola volta.
4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. Possono intervenire alle riunioni di Giunta.
6. Collaborano con il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e di controllo.
7. Esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell' ente ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. In tale relazione esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
8. Rispondono della verità delle loro atte stazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario, osservando le norme del regolamento di contabilità.

Articolo 83
Controllo di gestione
1. Per definire il complesso sistema dei controlli interni il regolamento di contabilità individua metodi indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. Il collegio dei revisori deve, comunque, esercitare, almeno ogni trimestre, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, anche riferita ai vari settori ed aree funzionali dell'ente.
3. I revisori possono in qualsiasi momento procedere agli accertamenti di competenza. Il collegio si intende validamente costituito con la presenza di almeno due componenti.
4. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consigli comunale.
5. li regolamento di contabilità disciplina ulteriori eventuali modalità di verifiche di gestione economico-finanziaria al fine di consentire al Consiglio comunale una effettiva valutazione dei risultati finanziari ed operativi in relazione agli obiettivi fissati.
6. li regolamento disciplina, altresì, le scritture obbligatorie che devono essere tenute; le modalità di riunione del collegio, la redazione dei processi verbali, l'indennità da corrispondere al presidente ed ai membri del collegio e quanto altro necessario per un corretto ed efficace controllo economico interno di gestione.

Articolo 84
Contratti
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa adottata in conformità agli indirizzi generali formulati dall' organo politico:
a) li fine che con il contratto si intende perseguire;
b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) Le modalità di scelta del contraente, conformi alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
2. Il Comune osserva le procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
3. Le norme per la disciplina dei contratti, lavori e servizi, anche in economia, sono stabilite con apposito regolamento, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.

Articolo 85
Approvazione dello Statuto
1. Lo Statuto è deliberato nella sua interezza normativa dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni. Lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il doppio voto favorevole deve essere espresso sul medesimo testo, senza alcuna possibilità di presentazione di ulteriori emendamenti.

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IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
Dr. Michele Mollichelli

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