«Tutto sul
Paese:
statuto Indicazioni
stradali
ITALIA
118.net
tel:0865.77813 86081
AGNONE (IS) territorio
ha 9.630
INDEX
STATUTO del COMUNE
di AGNONE (Provincia di Isernia)
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
Dr. Michele Mollichelli
TITOLO
I PRINCIPI
GENERALI E PROGRAMMATICI
Articolo 1,2,3,4,5,6,7,8
9,10,11,12,13,14,15,16
Articolo 9
Sviluppo economico
1. Promuove e sostiene le attività agricole, zootecniche e forestali;
individua e potenzia i servizi primari a sostegno delle aziende agricole e della
campagna in generale; adotta iniziative tese a rinnovare, razionalizzare e stimolare
l'attività delle aziende del settore e ne favorisce l'associazionismo;
in collaborazione con le organizzazioni di categoria, favorisce ricerche per
garantire un adeguato mercato alla produzione locale.
, 2. Promuove e sostiene lo sviluppo dell'artigianato, e della piccola impresa,
con particolare riguardo a quello artiStico; adotta iniziative atte a stimolarne
l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una
più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione
del lavoro.
3. TI Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione
razionale dell'apparato distributivo anche con riferimento agli insediamenti
industriali, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività
del servizio da rendere al consumatore. -_'
4. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata
espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
5. II Comune riconosce, promuove e sostiene forme associative e di autogestione
fra lavoratori dipendenti ed autonomi.
Articolo
10
Programmazione economico-sociale
e territoriale
1. In conformità a quanto disposto dall'art. 3, commi 5, 6, 7 ed 8, della
legge 8 giugno 1990, nr.142, il Comune realizza le proprie finalità adottando
il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi
dello Stato, della Regione e della Provincia, il Comune provvede ad acquisire,
per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche
e culturali operanti nel suo territorio.
Articolo
11
Partecipazione
e cooperazione
1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione
di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente,
secondo i principi stabiliti dall'art.3 della Costituzione, dall'art.6 della
legge 8 giugno 1990, nr.142 e dalla legge 7 agosto 1990 nr. 241.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui
programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine,
l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni,
mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione
di massa.
3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua
idonee forme di cooperazione con altri comuni, con la Provincia, con la Regione,
con le Amministrazioni Statali ed altri soggetti pubblici.
Articolo
12
Consiglio comunale
dei ragazzi
1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita
collettiva può
promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva
nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti
con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza
ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF .
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del consiglio comunale
dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
Articolo
13
Servizi pubblici
locali
1. I servizi pubblici comunali, rivolti alla produzione di beni ed attività
per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati
in via esclusiva all'Amministrazione o
svolti in compartecipazione con altri soggetti pubblici e privati.
2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.
3. La gestione dei servizi, di norma, avviene nelle seguenti forme:
a)-in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del
servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b)-in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e
di opportunità sociale;
c)-a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi
di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d)-a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza
imprenditoriale;
e)-a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale,
qualora si renda oppor tuna, in relazione alla natura del servizio da erogare,
la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
4. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito
regolamento.
5. Ai fini di cui alla precedente lettera b), il Comune può partecipare
con proprie quote a società di capitale.
Articolo
14
Funzioni
del Comune in materia di edilizia pubblica e di tutela dell'ambiente da inquinamenti
1. Il Comune esercita le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione
di edilizia residenziale pubblica.
2. Nello stesso modo il Comune svolge le funzioni amministrative concernenti
il controllo dell'inquinamento ambientale con particolare riferimento a quello
atmosferico ed acustico.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi si osservano le
norme statali e regionali vigenti.
Articolo
15
Compiti
del Comune
1. Il Comune gestisce i servizi propri secondo le norme del presente Statuto.
2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di
statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate
dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative
per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, secondo
la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse
necessarie.
4. Il Comune si impegna ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono
delegate dalla Regione nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della
delega.
Articolo
16
Albo
pretorio
1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle
ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza
del pubblico.
2. Salvo specifiche disposizioni di legge, le pubblicazioni devono avere la
durata di quindici giorni consecutivi.
INDEX
STATUTO del COMUNE di AGNONE (Provincia di Isernia)
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
Dr. Michele Mollichelli
Vs
studio
viscions.it
-@-