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INDEX STATUTO del COMUNE di AGNONE (Provincia di Isernia)
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
Dr. Michele Mollichelli

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI
Articolo 1,2,3,4,5,6,7,8
9,10,11,12,13,14,15,16
Articolo 9
Sviluppo economico
1. Promuove e sostiene le attività agricole, zootecniche e forestali; individua e potenzia i servizi primari a sostegno delle aziende agricole e della campagna in generale; adotta iniziative tese a rinnovare, razionalizzare e stimolare l'attività delle aziende del settore e ne favorisce l'associazionismo; in collaborazione con le organizzazioni di categoria, favorisce ricerche per garantire un adeguato mercato alla produzione locale.
, 2. Promuove e sostiene lo sviluppo dell'artigianato, e della piccola impresa, con particolare riguardo a quello artiStico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
3. TI Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo anche con riferimento agli insediamenti industriali, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore. -_'
4. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
5. II Comune riconosce, promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Articolo 10 
Programmazione economico-sociale e territoriale
1. In conformità a quanto disposto dall'art. 3, commi 5, 6, 7 ed 8, della legge 8 giugno 1990, nr.142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Articolo 11
Partecipazione e cooperazione
1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art.3 della Costituzione, dall'art.6 della legge 8 giugno 1990, nr.142 e dalla legge 7 agosto 1990 nr. 241.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.
3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri comuni, con la Provincia, con la Regione, con le Amministrazioni Statali ed altri soggetti pubblici.

Articolo 12
Consiglio comunale dei ragazzi
1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può
promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF .
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Articolo 13
Servizi pubblici locali
1. I servizi pubblici comunali, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione o
svolti in compartecipazione con altri soggetti pubblici e privati.
2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.
3. La gestione dei servizi, di norma, avviene nelle seguenti forme:
a)-in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b)-in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c)-a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d)-a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e)-a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda oppor tuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
4. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.
5. Ai fini di cui alla precedente lettera b), il Comune può partecipare con proprie quote a società di capitale.

Articolo 14 
Funzioni del Comune in materia di edilizia pubblica e di tutela dell'ambiente da inquinamenti
1. Il Comune esercita le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di edilizia residenziale pubblica.
2. Nello stesso modo il Comune svolge le funzioni amministrative concernenti il controllo dell'inquinamento ambientale con particolare riferimento a quello atmosferico ed acustico.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi si osservano le norme statali e regionali vigenti.

Articolo 15
Compiti del Comune
1. Il Comune gestisce i servizi propri secondo le norme del presente Statuto.
2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.
4. Il Comune si impegna ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega.

Articolo 16
Albo pretorio
1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Salvo specifiche disposizioni di legge, le pubblicazioni devono avere la durata di quindici giorni consecutivi.

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IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
Dr. Michele Mollichelli

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